Prof lesbica licenziata in scuola religiosa

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  1. enricoc2
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    CITAZIONE (Transumante pastore abruzzese @ 21/7/2014, 07:30) 
    CITAZIONE (oscarwilde @ 21/7/2014, 06:10) 
    Sicuramente l'hanno licenziata per comportamento non consone alla sua missione d'insegnate, non sicuramente per le sue inclinazioni sessuali

    Credo anch'io.

    CITAZIONE (Palantir @ 21/7/2014, 06:42) 
    Tecnicamente, quella scuola rappresenta un "istituto di tendenza" (istituzioni religiose, sindacali, politiche...).
    Di fronte alla natura non imprenditoriale dell'ente (e mi pare che ci siamo) ed a quella delle mansioni esercitate dal licenziato, esso licenziamento non gode della tutela dell'art. 18.
    Sarebbe diverso, secondo sentenze in argomento, se le mansioni del "reo" fossero non collegate al pubblico o non idonee ad inficiare la particolare tendenza dell'istituzione.
    Nel caso specifico, le mansioni di insegnante gay in una scuola di matrice sono certamente tali da permettere a quel soggetto di porsi in contrasto con l'ente. Se il licenziato avesse avuto mansioni, per esempio, di tecnico della caldaia o altro ruolo privo di contatto con terzi o con utenti, le cose sarebbero state diverse.
    Vi pare sbagliato?
    A me pare assolutamente giusto.
    Vi pare discriminatorio?
    A me pare minimo strumento di garanzia della soggettivitá specifica.
    Ma scusate: un partito di estrema sinistra potrebbe tollerare di avere un addetto alle relazioni pubbliche di estrema desta, che magari non lo abbia detto prima dell'assunzione?
    Non vorremo mica negare la prerogativa a questi, solo perchè sono cattolici cattivi...e magari garantirla domani a qualche madrassa al centro delle nostre cittá....

    Per chiudere: che un ministro della repubblica arrivi a minacciare sanzioni e severitá quando determinate decisioni sono consentite da norme di legge (e direi, norme intelligenti, non come quelle partorite negli ultimi anni) dimostra tanto della tragicitá del punto a cui siamo approdati.
    Non dico altro perchè potrei incorrere io in sanzioni, qui...mi rendo conto di quando sto per concedere briglia sciolta alle mie dita e allora scelgo di fermarmi...
    Un saluto

    :I:
    Stanno omologando le idee per legge altro che libertà di pensiero!

    E' un po datata ma i principi mi sembrano sacrosanti, sono quelli già sintetizzati da Palantir.

    http://feir.cois.it/view.php?file=Sentenza...rie.html&stop=4


    Nel nostro ordinamento vige il principio della nullità del licenziamento ideologico, determinato da motivi politici, religiosi, sindacali, sessuali, razziali (artt. 4 L. 604/66, 15 S.L., 3 L. 108/90). Inoltre, ai sensi dell'art. 8 S.L., gli aspetti della vita privata del lavoratore, in quanto ininfluenti sulla prestazione lavorativa, sono irrilevanti. Tuttavia, si ritiene che i principi sopra enunciati si arrestino a fronte di diritti costituzionalmente garantiti, come l'art. 33 c. 4 Cost. che garantisce la piena libertà alle scuole private, e l'art. 30 Cost. che garantisce ai genitori il diritto di educare i figli.

    Sulla scorta dei citati principi costituzionali, è stato ritenuto legittimo che, per esempio, una scuola cattolica pretenda dai propri dipendenti comportamenti conformi agli scopi evangelizzatori della scuola stessa. Infatti, comportamenti contrari a tali scopi minerebbero, da un lato, la libertà di insegnamento della scuola privata e, dall'altra, il diritto dei genitori di impartire ai figli un'educazione cattolica.

    Una recente sentenza della Cassazione (Cass. 16/6/94 n. 5832) ha però avvertito i limiti di un simile ragionamento, giustamente osservando che la possibilità di infliggere un licenziamento ideologico debba essere commisurata non alla natura dell'ente datore di lavoro, ma all'attività del lavoratore. Infatti, anche in una scuola cattolica esistono mansioni che poco hanno a che vedere con l'educazione cattolica. Oltre ai lavoratori non docenti, si pensi all'insegnante di educazione fisica (si tratta peraltro proprio della fattispecie esaminata dalla sentenza citata): è di piena evidenza che l'insegnamento della citata disciplina non comporta in sé alcun orientamento ideologico. Conseguentemente, se il datore di lavoro non prova, in maniera rigorosa, che tale insegnante abbia comunque diffuso idee contrastanti con l'indirizzo cattolico della scuola, il licenziamento inflitto all'insegnante di ginnastica per aver contratto matrimonio civile è nullo.

    In ogni caso, si dovrebbe nettamente distinguere tra l'insegnante che diffonda idee in contrasto con la dottrina cattolica e l'insegnante che si limiti a contrarre matrimonio civile, e ciò a prescindere dalla materia di insegnamento. Il rito del matrimonio costituisce infatti una scelta personalissima che, di per sé, non contrasta con l'atteggiamento tenuto in classe dall'insegnante che, ciò nonostante, potrebbe continuare ad insegnare i principi della chiesa cattolica. Pertanto, la giusta causa del licenziamento dovrebbe se mai ravvisarsi nella propaganda di idee distanti dalla dottrina cattolica, non certo nel fatto, in sé, di aver scelto il rito civile per contrarre matrimonio.

    Poi il mio parere personale, condividendo quanto scritto Ciaca, è che io devo essere libero di scegliere per mio figlio gli insegnanti che ritengo maggiormente idonei a formarli secondo i dettami che ritengo più opportuni. In mancanza si avrebbe una lesione della mia libertà personale. E poi signori, al di fuori di ipocrite prese di principio, è quello che noi tutti facciamo tutti i giorni nella scelta della scuola anche pubblica. Ci informiamo sugli insegnanti, sulle loro capacità e sul loro carattere, ci informiamo della provenienza della maggior parte degli alunni (rioni quartieri ecc) dopo di che facciamo tutto il possibile affinchè i nostri figli finiscano in una sezione piuttosto che in un altra. E' discriminazione? No. Per me è tutela di una fase troppo importante della vita dei bimbi.

    Edited by enricoc2 - 21/7/2014, 09:38
     
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