Prof lesbica licenziata in scuola religiosa

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  1. enricoc2
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    CITAZIONE (asgaard @ 21/7/2014, 11:37) 
    Ma siamo sicuri che si possa licenziare per orientamenti sessuali "deviati" !?!? Scusate l'ignoranza, non sono informato ma, è per caso scritto da qualche parte ? Io sapevo esattamente l'opposto come scritto dall'amico enricoc2; se realmente l'insegnate è stata licenziata, credo che abbia fatto di più che non solo il fatto di essere lesbica (imho)

    Non è proprio così. Occorre leggere a fondo sopratutto la Sentenza del link che sinteticamente ci dice:

    La risoluzione del caso in esame, infine, per quanto ne consta al collegio, non ha precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, ma il problema della libertà d'insegnamento della scuola cattolica è stato dibattuto dinanzi alla Corte Costituzionale con riguardo alla legittimità dell'art. 38 del vecchio concordato, che disponeva che la nomina dei professori dell'Università Cattolica del S. Cuore doveva essere preceduta dal nulla osta della S. Sede, diretto ad assicurare che non vi fosse alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso nei confronti dei docenti nominandi.
    La Corte suddetta, con la sentenza n. 195/72, ha affermato i principi seguenti in tema di libertà d'insegnamento in quella scuola confessionale come paradigma generale di qualsiasi altro insegnamento religioso, onde essi costituiscono oggi il commento più qualificante e perspicuo dei precetti costituzionali in esame: 1) "risulta di tutta evidenza che, negandosi ad una libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gl'indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e si rinnegherebbe la libertà di questa, inconcepibile senza la titolarità di quei poteri, i quali, giova aggiungere, costituiscono certo una limitazione indiretta della libertà de docente, ma non ne costituiscono una violazione, perché il docente è libero di aderire, con il consenso alla chiamata, alle finalità particolari della scuola; egli è libero di recedere, a sua scelta, dal rapporto con essa quando tali finalità non condivida più"; 2) "l'esistenza legittima di università libere, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo religioso, è senza dubbio uno strumento di libertà, ed anche qui giova ribadire che, ove l'ordinamento imponesse ad un'università siffatta di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina si risolverebbe fatalmente nella violazione della libertà fondamentale di religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola confessionale"; 3) "la libertà dei cattolici sarebbe compromessa gravemente ove l'Università Cattolica non potesse recedere dal rapporto con un docente che non ne condivida più le finalità fondamentali e caratterizzanti: il docente, invero, che accetta d'insegnare in un'università caratterizzata confessionalmente o ideologicamente, lo fa per un atto di consenso libero, che implica l'adesione ai principi ed alle finalità cui quell'istituzione scolastica è informata". Ecco, quindi, che la Corte costituzionale ha già indicato quale dev'essere il modo d'intendere la libertà delle scuole cattoliche e confessionali in generale in relazione al mantenimento dei loro rapporti coi docenti che non intendano conformarsi più, col loro esempio, ai precetti di vita accettati ed abbracciati, dal momento che l'attività didattica, secondo i postulati stessi di quelle dottrine, deve svolgersi con le opere e non con le parole: "operibus credite"


    La Corte Costituzionale, infine, con l'ordinanza n. 914 del 26/7/88, nel suo compito istituzionale di esegesi dei principi generali che costituiscono il fondamento della Repubblica e conformemente al criterio ispiratore dei precetti fin qui esaminati, ha delineato chiaramente il diritto dei giovani a ricevere un'istruzione religiosa di qualsiasi tendenza, oppur non, nel rispetto del pluralismo ideologico e politico che anima la Costituzione, e che ne costituisce il sostrato ineliminabile e qualificante con riguardo al rispetto di tutte le forme di fede, intese queste sia in senso positivo che negativo, e da qui la stessa tutela accordata a chi crede ed a chi non crede, con esclusione di qualsiasi forma di discriminazione i di disparità di trattamento rispetto alla libertà d'insegnamento, sia ad ispirazione religiosa che laica.
    La Corte, peraltro, aveva già espresso tali concetti fondamentali nella sentenza n. 117/79 in occasione dell'interpretazione del precetto di cui all'art. 19 Cost. che stabilisce: "tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".
    La Corte, in quell'occasione, ha sottolineato che il principio della laicità dello Stato "non implica indifferenza dinanzi alle religioni", ma ha insegnato, nello stesso tempo, che il principio della laicità dello stato implica anche "il divieto che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione".
    Deve trarsi, quindi, la conseguenza che l'affermazione del principio fondamentale della laicità della Repubblica, pur espresso dalla Corte nell'accezione ampia di "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale", ha valore normativo di carattere precettivo e, quindi, immediato sia in positivo che in negativo, con riguardo, quindi, sia ai credenti che ai non credenti.
    La guarentigia di libertà di propagazione della fede e del suo insegnamento, pertanto, accordata alle singole confessioni, compresa quella cattolica, s'inserisce in un contesto di neutralità e d'imparzialità sia in confitendo che in infitiando, onde lo Stato non prende posizione, programmaticamente, in alcun senso sul problema confessionale se non nel rispetto del limite "di riti contrari al buon costume".

    QUINDI Si può condividere, pertanto, il corretto giudizio del tribunale secondo cui l'istituto religioso datore di lavoro aveva il diritto, ex art. 2119 cc, di licenziare l'attrice per esser venuta meno ai suoi obblighi contrattuali consistenti nel conformare il suo ruolo di docente ai canoni ed ai valori della scuola cattolica, con riguardo anche alla sua condotta privata, quale espressione pubblica di adesione a quei principi morali alla cui diffusione aveva aderito.La ricorrente, quindi, era libera di contrarre matrimonio col rito che più le aggradava, ma la scelta operata con riguardo alla celebrazione delle nozze col rito civile la poneva in stato di inadempienza contrattuale grave nei riguardi della scuola presso cui aveva scelto d'insegnare, onde sotto tale aspetto il suo diritto confliggeva con quello dell'istituto scolastico datore di lavoro, tutelato, per contro, in via primaria, dalla Costituzione in vista della realizzazione di quel pluralismo ideologico che essa intende assicurare alla comunità nazionale quale bonum commune da difendere e da sviluppare in funzione del rispetto delle ideologie di ciascun gruppo e di ciascun cittadino.

    La ricorrente stessa ammette che tale considerazione, già svolta nella sentenza d'appello, costituiva una considerazione ultronea, perché il tribunale, nella motivazione adottata, aveva affermato la legittimità del licenziamento intimatole con riguardo ai precetti costituzionali applicati, onde era superfluo soffermarsi da parte del giudice a quo sull'applicabilità di norme (artt. 18 e 35 della legge 20/5/70 n. 300) che hanno, per contro, carattere sanzionatorio nei confronti del licenziamento illegittimo.
    L'argomentazione suddetta, pertanto, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, pur superflua ai fini della motivazione adottata, doveva esser fatta egualmente oggetto di censura per lo stesso fatto che il tribunale aveva ritenuto di svolgerla.
    Si osserva in contrario che il tribunale ha fatto la considerazione in esame soltanto ad colorandam decisionem e su di essa non ha fondato la decisione adottata, onde i collegio ritiene al riguardo di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte già consolidata nel senso che: "é inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso per cassazione inteso a censurare argomentazioni logiche o giuridiche della sentenza che, in realtà, non hanno esercitato un'influenza diretta sull'oggetto specifico e sulla portata della decisione (cfr. per tutte, ab initio, sent. n. 311 del 2/2/59).
    Dev'esser rilevato, peraltro, che gl'istituti d'istruzione non possono essere considerati imprese industriali o commerciali, secondo la giurisprudenza di questa Corte già espressa nel senso che: "fra le imprese industriali e commerciali, alle quali, (oltre che alle imprese agricole) l'art. 35 della legge n. 300/70, adoperando detta espressione nel suo preciso significato tecnico - giuridico, limita l'applicabilità dell'art. 18 della stessa legge, non possono essere inclusi i datori di lavoro titolari d'istituti scolastici (ai quali, nella sussistenza del prescritto requisito dimensionale, ex art. 11 della legge n. 605/66, che dev'essere provato dal lavoratore, è invece applicabile la disciplina dei licenziamenti individuali), atteso che l'attività d'insegnamento, anche se implicante l'uso di beni strumentali ed esercitata a fronte di contribuzioni pubbliche o di rette private, non è riconducibile ad alcuna delle attività indicate nell'art. 2195 cc, le quali, come reso manifesto dall'interpretazione di tale norma alla luce anche dei lavori preparatori e dei principi dello ius gentium quale riconosciuto dall'art. 10 Cost., si caratterizzano tutte per la loro attitudine a soddisfare bisogni concreti, intrinsecamente diversi da quello dell'istruzione, cui sono rivolte attività essenzialmente razionali e cognitive (cfr, sent. n. 253 del 19/1/89).
    Consegue, pertanto che agli istituti scolastici non è applicabile affatto la tutela reale di cui all'art. 18 della legge 20/5/70 n. 300.
    L'indirizzo giurisprudenziale suddetto, infine, è stato condiviso dallo stesso legislatore che, con l'art. 4, 1° comma, della legge n. 11/5/90 n. 108 concernente la disciplina dei licenziamenti individuali, ha disposto che la norma di cui all'art. 18 della legge 20/5/70 n. 300 non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura culturale ovvero di religione o di culto.




    Il secondo spunto riportato ci dice, invece, come è stato ritenuto legittimo che, per esempio, una scuola cattolica pretenda dai propri dipendenti comportamenti conformi agli scopi evangelizzatori della scuola stessa. Infatti, comportamenti contrari a tali scopi minerebbero, da un lato, la libertà di insegnamento della scuola privata e, dall'altra, il diritto dei genitori di impartire ai figli un'educazione cattolica. Con il limite della tipologia dell'attività svolta e del fatto che propagandi o meno le scelte contrastanti con la Religione Cattolica in classe.



    Per il resto nel momento in cui uno non è libero di scegliere gli insegnanti dei propri figli si determina una discriminazione al contrario
     
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    CITAZIONE (egill @ 21/7/2014, 11:56) 
    Intanto, occorrerebbe conoscere la storia per benino, senza distorsioni e strumentalizzazioni, per potersi fare un'idea più precisa.
    Ma ammettendo che sia andata esattamente così, lo trovo perfettamente naturale. Perché le scuole religiose non possono che essere specchio di quella chiesa chealtro non è se non il più grande concentrato di ipocrisia e di falsità che si sia visto nella storia, secondo cui sarebbe normalissimo licenziare un'insegnante per le proprie preferenze sessuali strettamente private e poi ammettere preti che stuprano i bambini ... -_-
    Personalmente preferirei che mio figlio avesse insegnanti gay e lesbiche piuttosto che compagni di scuola i genitori dei quali discriminano le persone in base al loro orientamento sessuale ... -_-

    la pirlata del lunedì mattino... perchè coinvolgere i preti? Scusami ma non condivido il tuo ragionamento
     
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    se quest'insegnante prova la discriminazione fa un c...o alla scuola che la metà basta

    conviene loro alzare preventivamente le rette per pagare il risarcimento
     
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    CITAZIONE (oscarwilde @ 21/7/2014, 12:39) 
    la pirlata del lunedì mattino... perchè coinvolgere i preti? Scusami ma non condivido il tuo ragionamento

    Pirla sarà tuo nonno ... da quanto tempo non leggi un giornale o non vedi un TG - o anche non ascolti il Papa ? <_< Oppure i preti pedofili sono un'invenzione dei Komunisti ? :angry:
     
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  5. polemos71
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    Come già detto,bisognerebbe conoscere meglio i fatti....
    Detto ciò ..
    In primis,non e' stata licenziata....il suo contratto e' arrivato alla normale scadenza,e non gli e' stato rinnovato...
    Nel settore privato e' una regola....quella di iniziare un rapporto di lavoro,con un contratto a tempo..e per esperienza....so che moltissimi alla scadenza non vengono rinnovati....punto.. -_-
    Poi io posso anche affermare,che non mi e' stato rinnovato,perché tifo una squadra diversa,rispetto al capufficio,oppure perché a me piacciono i film di guerra e a lui di fantascienza...oppure un qualunque altro motivo...
    La sostanza non cambia,il contratto e' giunto alla sua naturale conclusione,e non viene rinnovato ...a quali spiegazioni e' tenuto il "principale"? :unsure:
    Nella vicenda in oggetto,poi c'è al di la dell'aspetto strettamente legale,anche un aspetto diciamo "sui generis"..,ossia l'assoluta inconciliabilità delle posizioni personali dei soggetti in campo :wacko:
    Personalmente non ne faccio una condizione di gusti sessuali ...in ordine ai quali,ognuno e' libero di gestirsi come meglio crede( ovviamente nel rispetto degli altri),tuttavia,non mi sento neanche di dar torto alle considerazioni che eventualmente in tal senso ne avesse fatto la scuola...d'altra parte chi si rivolge ad una struttura cattolica,evidentemente non gradisce queste situazioni...ed aggiungerei anche giustamente...d'altronde come già detto basta passare nelle scuole pubbliche,per non avere problemi del genere.. ;)
     
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    CITAZIONE (egill @ 21/7/2014, 12:46) 
    Pirla sarà tuo nonno ... da quanto tempo non leggi un giornale o non vedi un TG - o anche non ascolti il Papa ? <_< Oppure i preti pedofili sono un'invenzione dei Komunisti ? :angry:

    :I: :D
     
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  7. bugghe
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    CITAZIONE (polemos71 @ 21/7/2014, 12:54) 
    Come già detto,bisognerebbe conoscere meglio i fatti....
    Detto ciò ..
    In primis,non e' stata licenziata....il suo contratto e' arrivato alla normale scadenza,e non gli e' stato rinnovato...
    Nel settore privato e' una regola....quella di iniziare un rapporto di lavoro,con un contratto a tempo..e per esperienza....so che moltissimi alla scadenza non vengono rinnovati....punto.. -_-
    Poi io posso anche affermare,che non mi e' stato rinnovato,perché tifo una squadra diversa,rispetto al capufficio,oppure perché a me piacciono i film di guerra e a lui di fantascienza...oppure un qualunque altro motivo...
    La sostanza non cambia,il contratto e' giunto alla sua naturale conclusione,e non viene rinnovato ...a quali spiegazioni e' tenuto il "principale"? :unsure:
    Nella vicenda in oggetto,poi c'è al di la dell'aspetto strettamente legale,anche un aspetto diciamo "sui generis"..,ossia l'assoluta inconciliabilità delle posizioni personali dei soggetti in campo :wacko:
    Personalmente non ne faccio una condizione di gusti sessuali ...in ordine ai quali,ognuno e' libero di gestirsi come meglio crede( ovviamente nel rispetto degli altri),tuttavia,non mi sento neanche di dar torto alle considerazioni che eventualmente in tal senso ne avesse fatto la scuola...d'altra parte chi si rivolge ad una struttura cattolica,evidentemente non gradisce queste situazioni...ed aggiungerei anche giustamente...d'altronde come già detto basta passare nelle scuole pubbliche,per non avere problemi del genere.. ;)

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  8. enricoc2
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    CITAZIONE (bugghe @ 21/7/2014, 13:13) 
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    Egill e oscarwilde.. Non litigate tra di voi...
     
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  11. ciaca
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    Cosa c'entrino i preti pedofili con il sacrosanto diritto di scegliersi liberamente il personale che si ritiene più idoneo alle mansioni da svolgere però io non l'ho ancora capito.
    Ma i preti pedofili, come le crociate e la santa inquisizione, sono come il prezzemolo....stanno bene ovunque
     
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  12. enricoc2
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    CITAZIONE (ciaca @ 21/7/2014, 13:34) 
    Cosa c'entrino i preti pedofili con il sacrosanto diritto di scegliersi liberamente il personale che si ritiene più idoneo alle mansioni da svolgere però io non l'ho ancora capito.
    Ma i preti pedofili, come le crociate e la santa inquisizione, sono come il prezzemolo....stanno bene ovunque

    Anche a me il riferimento ai pedofili è sembrato un po fuori luogo.
     
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    Beh se le cose non si vogliono vedere, non si vedono, anche se si guardano fisse per duecento anni di fila . -_-
    E' ovvio che un istituto di qualsiasi genere che ha un preciso indirizzo politico, filosofico o religioso tende naturalmente ad avere personale che rientri perfettamente nei dettami di tale indirizzo, per cui a livello puramente teorico è normalissimo che una scuola religiosa non tolleri una insegnante lesbica, o anche semplicemente una divorziata che convive con un nuovo compagno. Sarebbe tutto giusto se non fosse che appunto questa istituzione è emanazione di uno dei più grossi covi di ipocrisia e di falsità che la storia ricordi, proprio perché non me li sono inventati io gli abusi perpetrati ai danni degli allievi nelle scuole di ispirazione religiosa, da parte di docenti tanto laici ma non solo - o vogliamo negare questo ? Allora è la classicca storia della pagliuzza e della trave - io direi che prima di discriminare persone che pur avendo preferenze moralmente discutibili (per loro) non hanno danneggiato nessuno, sarebbe opportuno prima fare pulizia di chi si è macchiato di colpe vergognose, e non solo secondo i loro criteri ma secondo quelli del comune buon senso. Non lo sostengo solo io, lo ha detto anche il Papa !
     
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    CITAZIONE (ciaca @ 21/7/2014, 13:34) 
    Cosa c'entrino i preti pedofili con il sacrosanto diritto di scegliersi liberamente il personale che si ritiene più idoneo alle mansioni da svolgere però io non l'ho ancora capito.
    Ma i preti pedofili, come le crociate e la santa inquisizione, sono come il prezzemolo....stanno bene ovunque

    C' entrano nella misura in cui nelle scuole statali e comuniste c'è l' ora di religione.

    E non mi dire che è facoltativa perché se non la fai vieni trattato da reietto.

    Inoltre se le scuole private cattoliche prendono i soldi dallo stato poi devono attenersi all' art 3 della costituzione citato prima.
     
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  15. enricoc2
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    CITAZIONE (egill @ 21/7/2014, 14:57) 
    Beh se le cose non si vogliono vedere, non si vedono, anche se si guardano fisse per duecento anni di fila . -_-
    E' ovvio che un istituto di qualsiasi genere che ha un preciso indirizzo politico, filosofico o religioso tende naturalmente ad avere personale che rientri perfettamente nei dettami di tale indirizzo, per cui a livello puramente teorico è normalissimo che una scuola religiosa non tolleri una insegnante lesbica, o anche semplicemente una divorziata che convive con un nuovo compagno. Sarebbe tutto giusto se non fosse che appunto questa istituzione è emanazione di uno dei più grossi covi di ipocrisia e di falsità che la storia ricordi, proprio perché non me li sono inventati io gli abusi perpetrati ai danni degli allievi nelle scuole di ispirazione religiosa, da parte di docenti tanto laici ma non solo - o vogliamo negare questo ? Allora è la classicca storia della pagliuzza e della trave - io direi che prima di discriminare persone che pur avendo preferenze moralmente discutibili (per loro) non hanno danneggiato nessuno, sarebbe opportuno prima fare pulizia di chi si è macchiato di colpe vergognose, e non solo secondo i loro criteri ma secondo quelli del comune buon senso. Non lo sostengo solo io, lo ha detto anche il Papa !

    A mio parere non si tratta di discriminazione, ma come hai detto tu di preservare un preciso indirizzo religioso. Poi sul resto possiamo concordare sulle ipocrisie e sugli errori madornali commessi. In altra discussione io ho sostenuto che non avrei mai fatto Santo Papa GP II proprio per il suo atteggiamento nei confronti dei Preti pedofili e della gestione temporale delle finanze ecclesiastiche. Però non è che ogni volta che si parla di Chiesa Cattolica si devono necessariamente tirare fuori tali argomentazioni per darle torto anche quando non lo ha, altrimenti torniamo sempre al peccato originale. E siccome nessuna istituzione umana e nessun uomo è immune da errori è un gioco poco conveniente per tutti oltre che poco proficuo.
     
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216 replies since 20/7/2014, 22:17   2231 views
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